FAQ Assicurazioni
Le risposte alle domande più comuni sulle assicurazioni le trovi qui. Piccoli consigli che possono aiutarti nella scelta della giusta polizza e per capire al meglio la terminologia o alcune normative in campo assicurativo. Per qualsiasi richiesta di informazione puoi sempre contattare la nostra agenzia e il nostro staff sarà lieto di aiutarti.
Domande frequenti
Non più. A partire dalle polizze in scadenza dal 1 luglio 2015, in base al Regolamento IVASS n. 9 del 19/5/2015, è stata disciplinata la cosiddetta “dematerializzazione dell’attestato di rischio”, vale a dire la sostituzione del documento cartaceo con le informazioni memorizzate in un’apposita Banca Dati elettronica. I cambiamenti per il Cliente saranno:
• non verrà più effettuata la spedizione del documento cartaceo;
• la consegna del documento avviene solo “per via telematica”: potrai richiedere una stampa dell’ultimo attestato di rischio maturato rivolgendoti alla tua Agenzia.
In base all’art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, in caso di incidente, se viene riscontrata la cattiva condotta dell’assicurato responsabile del danno, la compagnia assicurativa ha diritto alla rivalsa: dopo aver liquidato i danni causati a terzi, l’assicurazione ha diritto di richiedere all’assicurato la restituzione totale o parziale della somma versata. Per evitare che la compagnia applichi la rivalsa, puoi aggiungere alla tua copertura la garanzia Rinuncia alla rivalsa.
Acquistando una polizza auto, moto o furgoni, ricorda di verificare quali sono le clausole di rivalsa incluse nel tuo contratto: le più comuni sono guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, revisione scaduta e conducente non abilitato in base alla tipologia di guida scelta in polizza.
CARD sta per Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto. Si tratta, dunque, di un accordo per risolvere più velocemente le pratiche dell’indennizzo per in danno subìto senza rivolgersi all’assicurazione della controparte ma facendo riferimento alla propria compagnia, con tutti i vantaggi che ne conseguono.
L’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 (cinque) anni, in caso di cessazione del rischio assicurato, di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo.
Tale documento dà diritto al proprietario del veicolo di stipulare un contratto con conservazione della medesima classe universale e della sinistrosità pregressa.
È consentito utilizzare l’attestato su altro veicolo di proprietà dell’assicurato quando il veicolo al quale si riferisce l’attestato non sia più nelle disponibilità del proprietario in quanto venduto, rottamato, esportato definitivamente all’estero, dato in conto vendita, ovvero oggetto di furto. In tali casi, l’assicuratore dovrà accordare validità all’attestato purché sia provata la situazione del veicolo indicato sull’attestato (vendita, rottamazione, furto, ecc.). Decorso il quinquennio, il contratto dovrà essere assunto in classe d’ingresso 14.
Il decreto legge n.7 del 31 gennaio 2007 (convertito in legge n.40 del 2 aprile 2007) conosciuto anche come “decreto sulle liberalizzazioni”, redatto dall’allora ministro per lo Sviluppo Economico Pierluigi Bersani al fine di aumentare la trasparenza in vari settori produttivi italiani, ha introdotto un’importante novità nel settore assicurativo: prima ogni veicolo aveva una storia assicurativa a sé stante ed entrava nel meccanismo della tariffa Bonus/Malus nella classe CU 14, mentre a seguito del decreto è consentito a un cliente che entra in possesso di un veicolo aggiuntivo – acquistato nuovo o usato – di usufruire della medesima classe di merito maturata su un veicolo di sua proprietà o di proprietà di un suo familiare già assicurato.
In altre parole al cliente viene riconosciuta la sua virtuosità alla guida su tutti i veicoli di stessa categoria da lui posseduti.
La legge è applicabile per autovetture, autocarri, motocicli e ciclomotori, acquistati sia nuovi che usati e possono beneficiarne coloro che hanno già una polizza RC auto in corso e intendono assicurare un ulteriore veicolo nuovo o usato della medesima tipologia.
Occorre tener conto dei seguenti aspetti:
• Deve trattarsi di un ulteriore veicolo, quindi il veicolo da assicurare deve essere stato appena acquistato (nuovo o usato) ed deve essere la prima volta che lo si assicura dopo l’acquisto.
• Si può applicare anche tra veicoli di tipologia diversa tra loro
• Il decreto si applica per una persona fisica, quindi l’agevolazione sulla classe di merito non vale se il veicolo di cui si vuole utilizzare l’attestazione dello stato di rischio è intestato a una persona giuridica (es. una società).
• L’agevolazione può essere utilizzata da persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e conviventi (risultanti dallo stesso Stato di Famiglia)